Art. 3.
(Requisiti per accedere alle transazioni).

      1. Costituiscono requisiti per accedere alle transazioni di cui all'articolo 1:

          a) l'avere instaurato una causa per il risarcimento del danno pendente alla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) l'esistenza del nesso di causalità tra la trasfusione di sangue infetto ovvero l'assunzione di emoderivati infetti e i danni permanenti alla salute successivamente riportati.

      2. La data di effettuazione della trasfusione di sangue infetto o dell'assunzione di emoderivati infetti e la natura della patologia che ha dato causa ai medesimi trattamenti non possono costituire cause ostative alla stipulazione delle transazioni di cui all'articolo 1.